Nuovo Codice della Strada
Monopattini Elettrici: Non sono Veicoli e Nessun Obbligo di Assicurazione o Targa
Il nuovo Codice della Strada prevede, per i monopattini elettrici, l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall articolo 2054 del codice civile. In teoria, si applicano le regole del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ovvero quelle valide per i veicoli a motore.
Ma c'è un dettaglio importante: i monopattini elettrici non sono classificati come veicoli , bensì come "acceleratori di andatura". I nostri monopattini elettrici STREETBOOSTER sono dotati di numero di telaio, ma non essendo un obbligo e in assenza della possibilità di immatricolazione, non possono rientrare nella categoria dei mezzi a cui si applica la normativa sulle RC obbligatorie.
Il contesto Normativo Europeo e Italiano
Con il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, l'Italia ha recepito la direttiva UE 2021/2118, che modifica le regole sull' assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli. A partire dal 23 dicembre 2023, il nuovo articolo 1, comma 1, lettera rrr), del Codice definisce un veicolo come:
- Un mezzo a motore azionato esclusivamente da forza meccanica,
- Che raggiunge una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, oppure
- Che pesa più di 25 kg e supera i 14 km/h di velocità massima di progetto.
I monopattini elettrici, però, non soddisfano questa definizione: sono a propulsione prevalentemente elettrica (non esclusivamente) e hanno caratteristiche tecniche che li escludono dalla categoria dei veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione secondo l'articolo 2054 del Codice Civile.
Assicurazione e Targa
Le nuove disposizioni del Codice della Strada prevedono l'obbligo di assicurazione e l'introduzione di una targa identificativa per i monopattini elettrici. Tuttavia, queste norme non sono ancora operative: si attende l'emanazione dei decreti attuativi, che potrebbero richiedere fino a 12 mesi. Al momento, quindi, non è necessario avere né assicurazione né targa.
Casco obbligatorio
Il casco è ora obbligatorio per tutti i conducenti, indipendentemente dall'età. Deve essere conforme agli standard UNI EN 1078 o UNI EN 1080, ossia gli stessi modelli usati per biciclette e skateboard.
Requisiti tecnici dei monopattini
Per essere conformi alla legge, i monopattini devono rispettare precise caratteristiche tecniche:
- Motore: La potenza massima consentita è di 500W. Modelli più potenti sono considerati ciclomotori e richiedono immatricolazione, assicurazione e patente.
- Assenza di sellino: Il monopattino non può avere un sedile; in caso contrario, è classificato come ciclomotore.
- Marcatura CE: Deve essere presente il marchio CE, a garanzia della conformità agli standard europei.
- Indicatori di direzione: Obbligatori gli indicatori di direzione visibili sia davanti sia dietro.
- Sistema di frenata: necessario un doppio freno, uno per ogni ruota, azionabili indipendentemente.
- Segnalatore acustico: Deve essere presente un campanello o un dispositivo simile.
- Regolatore di velocità : I monopattini devono includere un limitatore per adeguarsi ai limiti di velocità previsti (20 km/h su strada, 6 km/h nelle aree pedonali).
- Illuminazione: Per la circolazione notturna sono obbligatorie una luce bianca o gialla fissa davanti e una rossa fissa dietro.
Regole per i conducenti
- Velocità: Massimo 20 km/h su strada e 6 km/h nelle aree pedonali.
- Età minima: Consentito l'uso solo a partire dai 14 anni.
- Gilet catarifrangente: Dopo il tramonto, obbligatorio indossare un gilet o bretelle ad alta visibilità.
Regole di Circolazione e Obblighi per Monopattini Elettrici
Limiti di Velocità
- Strade: Velocità massima consentita: 20 km/h.
- Aree pedonali: Velocità massima consentita: 6 km/h.
Casco
- Conformità: Il casco deve rispettare le norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (caschi da bici o skateboard).
Età Minima
- necessario avere almeno 14 anni per condurre un monopattino elettrico.
Gilet Catarifrangente
- Obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto e durante l'oscurità, indossando giubbotto o bretelle ad alta visibilità.
Divieti
- Passeggeri e oggetti: Vietato trasportare persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare.
- Sosta: Vietato sostare sui marciapiedi, salvo aree apposite definite dai Comuni.
- Strisce pedonali: obbligatorio condurre il monopattino a mano se si intralcia o si mette in pericolo i pedoni.
- Guida contromano: Vietata, salvo su strade con doppio senso ciclabile.
Requisiti per la guida
- Patente: Non necessaria, basta soddisfare il requisito dell'età.
- Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze: Equiparata a quella automobilistica (art. 186 e 187 CdS), ma senza sospensione della patente o decurtazione punti.
Aree di Circolazione
Nei centri abitati è consentito circolare su strade con limite ≤ 50 km/h e:
- Aree pedonali
- Percorsi pedonali e ciclabili
- Corsie e piste ciclabili
- Strade a priorit ciclabile
- Zone autorizzate per velocipedi.
- Fuori dai centri abitati è consentito circolare solo su strade con limite uguale o inferiore a 50 km/h
Marciapiedi
- Conduzione a mano obbligatoria.
Sanzioni
- Sellino: 100-400 (veicolo considerato ciclomotore, con sanzioni aggiuntive).
- Potenza superiore a 0,50 kW: 100-400; confisca se > 1 kW.
- Assenza segnalatore acustico: 100-400.
- Assenza regolatore di velocit : 100-400.
- Assenza marcatura CE: 100-400.
Guida e utilizzo
- Guida notturna senza luci o gilet retroriflettente: 50-250.
- Guida sotto i 14 anni: 50-250.
- Minore senza casco: 50-250.
- Guida su marciapiede: 50-250.
- Guida con passeggero: 50-250.
- Trasporto oggetti: 50-250.
- Superamento limiti di velocit : 50-250.
Sosta
- Sul marciapiede: 41-168.
Queste regole garantiscono una circolazione sicura e conforme alle normative vigenti.